Proprio come una raccomandata, un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), al momento della spedizione, viene racchiuso in una busta di trasporto (virtuale), sul quale viene applicata una firma elettronica (come il timbro dell’ufficio postale). Questa serve a garantirne la provenienza e l’inalterabilità, cioè che il messaggio non venga modificato da nessuno durante il suo viaggio. Prima di consegnare l’email PEC viene effettuato un controllo sulla validità della firma apposta e in caso di esito positivo il messaggio viene consegnato al destinatario. A questo punto il mittente riceve una Ricevuta di Avvenuta Consegna o RAC (come la ricevuta di ritorno) ed ha dunque la certezza che il suo messaggio è giunto a destinazione.

Con riferimento alle comunicazioni tramite PEC, la cd. RAC assume un ruolo di primo piano. Tale documento, infatti, dimostra fino a prova contraria che il messaggio informatico spedito è giunto nella casella elettronica del destinatario.

Sul principio, già affermato in diverse occasioni, la Suprema Corte di Cassazione è tornata di recente con l’ordinanza n. 27250/2018.

 

Il predetto effetto rende chiaro quando possa dirsi perfezionata la comunicazione via PEC eseguita dalla cancelleria: quando la stessa è corredata dall’attestazione di ricezione del procuratore.

Nel caso deciso dalla Corte con la predetta ordinanza, tale certificazione difettava e l’unico elemento certo era rappresentato dall’attestazione da parte della Segreteria del Consiglio di Stato della mancata ricezione della comunicazione via PEC dell’avviso della pubblicazione della sentenza con la quale era stato definito il giudizio presupposto.

Ciò considerato e visto il principio ribadito nella propria pronuncia, la Corte di cassazione ha accolto le pretese del ricorrente, cassando con rinvio il decreto con il quale la Corte d’appello di Roma aveva statuito l’inammissibilità del suo ricorso ex artt. 2 e 3 della Legge Pinto poiché tardivo.

Applicando tale pronuncia è stato quindi confermato il principio secondo cui il momento di perfezionamento del deposito egli atti telematici è quello indicato nella ricevuta di avvenuta consegna della PEC.

La tempestività del deposito telematico potrà quindi essere verificata solo in relazione al momento nel quale viene generata la RAC: se ciò avviene prima della scadenza del termine processuale, il deposito dovrà considerarsi tempestivo, in caso contrario, il depositante incorrerà in una decadenza, laddove il termine sia perentorio.